Go to Top

Benefici fiscali

Lo Stato ripaga la tua generosità

Le donazioni alle Onlus sono deducibili o detraibili e puoi liberamente scegliere il trattamento fiscale più vantaggioso per te.

Perchè si ottengono benefici fiscali?

C.A.F.HA. è una Onlus, ossia una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Questo significa che il suo fine principale non è di tipo lucrativo, ma di solidarietà sociale verso soggetti bisognosi di aiuto, senza ottenerne vantaggi economici. E’ per questo che sostenere le sue attività (anche attraverso donazioni) comporta delle agevolazioni fiscali.

Le donazioni effettuate a C.A.F.HA. ti permettono di usufruire di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile: gli oneri detraibili riducono l’imposta lorda dovuta dal contribuente mentre gli oneri deducibili abbattono il reddito imponibile. Il privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.

730

Una volta eseguita la donazione, è importante conservare l’attestato di avvenuto versamento (la ricevuta del bollettino postale, la contabile del bonifico bancario oppure la copia dell’estratto conto in caso di ricorso all’assegno o alle carte di credito/debito) presentandolo in occasione della successiva dichiarazione dei redditi (modello 730). La documentazione non deve essere allegata alla dichiarazione, ma conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Persone fisiche

Detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a euro 2.065,83

Le erogazioni liberali (Art. 13 D. Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente, in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’Art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.

E’ obbligo di colui che effettua l’erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di euro 70.000,00

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della ONLUS ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.

Reddito dichiarato Beneficio Fiscale
sino a 15.000,00 € 23% dell’erogazione
da 15.000,01 € a 28.000,00 € 27% dell’erogazione
da 28.000,01 € a 55.000,00 € 38% dell’erogazione
da 55.000,01 € a 75.000,00 € 41% dell’erogazione
oltre 75.000,01 € 43% dell’erogazione

Ai sensi dell’articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 27.350,00 può dedurre dal proprio reddito euro 2.735,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 780.000,00 può dedurre solo sino ad euro 70.000,00.

Imprese

Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 euro 

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell’articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.

Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d’impresa e cioè 160.000,00€.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo

Sono deducibili dal reddito (Art. 13 D.Lgs. 460/97) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (Art. 65 comma 2 lettera c-septies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86).

Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici.

Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici (Art. 13 D.L. 460/97), alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86.

Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi £ 2 milioni (euro 1.032,91 – concorre al limite di cui al punto 1)

I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22/12/86.